Sentenza TAR
del Lazio 8.1.2007, n. 32
REPUBBLICA
ITALIANA
In Nome del
Popolo Italiano
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III
bis,
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso n.
11315/1994 proposto dal prof. F. Gaetano, rappresentato
e difeso dall’avv. Giuseppe Pennisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Circonvallazione Clodia n. 82;
contro
-il Ministero
della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Roberta Tortora) presso i cui Uffici
è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
per l’annullamento
del decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale dell’Istruzione
Secondaria di I Grado – Divisione IV, n. 394 del 26.3.1994, limitatamente
all’art. 2 della parte dispositiva.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Ministero della P.I.;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Udito alla
pubblica udienza del 18 maggio 2006 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi,
altresì, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il prof.
Gaetano F. il 4 gennaio 1987 – all’epoca in servizio
quale preside presso la scuola media “Ghinucci” di Bagnaia – venne colpito da
improvviso malore e ricoverato presso l’Ospedale “Grande” di Viterbo dal quale
venne dimesso il successivo 26 gennaio con diagnosi “infarto miocardico in sede inferiore”.
Trascorso
il tempo della convalescenza per la ricostituzione delle proprie condizioni
fisiche, il prof. F. rientrò in
servizio il 21 giugno 1987, allorché era cessata l’attività didattica e concluse le operazioni di scrutinio.
Solo all’inizio
del nuovo anno scolastico, con i relativi pressanti impegni di
organizzazione e le connesse tensioni e responsabilità, il ricorrente fu
in condizione di stabilire anche con l’apporto dei controlli medici (eseguiti
in data 20.11.1987) che segnalavano lo stato di stress, la correlazione
dell’infermità contratta con il servizio.
Avanzò, quindi,
il 4 febbraio 1987, allorché potè avere la piena
consapevolezza della interdipendenza tra il servisio e la malattia, l’istanza per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della infermità.
Il Ministro
della P.I., con l’impugnato
decreto, riconosceva quindi lo stato di infermità del ricorrente come
dipendente da causa di servizio, ma negava i benefici richiesti (equo indennizzo,
rimborso delle spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di
aspettativa) per intempestività della domanda.
Per
l’annullamento di siffatto provvedimento l’interessato
fa valere i vizi di violazione di legge (art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686) e
di sviamento.
Il ricorso è
fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La legge
assegna al pubblico dipendente un termine di sei mesi per la presentazione
della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità
da causa di servizio. Termine che decorre non dal giorno in cui si è verificata
l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli
ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla
prestazione del servizio (Cons. di St.,
Sez. V, 31.12.1998 n.
1994; 8.10.2002 n. 5338; Sez. VI, 19.10.1995 n. 1171 ; 19.12.1997 n.
1851).
Orbene, il
ricorrente fu colpito dalla malattia il 4 gennaio 1987 e rientrò in servizio il
21 giugno 1987, ad anno scolastico concluso.
Solo all’inizio
del nuovo anno scolastico (16/20 settembre 1987) cioè
alla ripresa dell’attività didattica, con gl’impegni di organizzazione e
coordinamento e di predisposizione degli atti e degli adempimenti
amministrativi connessi, potè notare come l’attività
del servizio pieno potesse produrre un rilevante stress sulle sue capacità
fisiche.
Pertanto il
termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa
di servizio, va computato dalla data di inizio del
nuovo anno scolastico (20 settembre 1987) e non già dalla data di insorgenza
della malattia (4 gennaio 1987), o dalla dimissione dall’ospedale (26 gennaio
1987).
Infatti il ricorrente potè avere la certezza circa la correlazione tra servizio
ed infermità che lo aveva colpito, solo allorquando l’attività scolastica
riprese in toto il suo normale ritmo.
Conclusivamente
il ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza.
P Q M
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III bis,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua, il
decreto impugnato.
Condanna il
Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento a favore del ricorrente delle
spese di lite che liquida in € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del 18 maggio 2006, con l’intervento dei
Magistrati:
Saverio Corasaniti - Presidente
Giulio Amadio - Consigliere,
est.
Domenico Lundini - Consigliere